Convenzione 109›Parte V
Art. 23
35 / 205In vigore dal 14 mag 1981
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1. Ciascun membro che ratifichi la presente convenzione si
impegnerà ad applicarne le disposizioni alle navi immatricolate sul proprio territorio e, salvo i casi di applicazione attraverso contratti collettivi, ad istituire una legislazione che:
a) determini le rispettive responsabilità dell'armatore e del
comandante riguardo alla convenzione;
b) prescriva appropriate sanzioni per qualsiasi violazione delle
disposizioni contemplate dalle convenzione;
c) crei in vista dell'applicazione della parte IV della presente
convenzione un adeguato sistema di contrullo ufficiale;
d) esiga, per l'applicazione della parte III della presente
convenzione, l'estratto sia delle ore di lavoro effettuate, sia dei compensi accordati per le ore in più, e di straordinario;
e) assicuri ai marittimi strumenti per il recupero delle
retribuzioni dovute a fronte delle ore di lavoro supplementare o straordinario analoghi a quelli di cui già dispongano per il recupero dei salari arretrati.
2. Le organizzazioni degli armatori e dei marittimi interessate
saranno, nella misura del possibile, comultate nell'elaborazione di qualsiasi misura di carattere legislativo o regolamentare tendente ad attuare le disposizioni contemplate dalla presente convenzione.
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Prourn:nir:stato:legge:1981-04-10;157#art-c-23