Art. 23
Convenzione 109Parte V

Art. 23

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In vigore dal 14 mag 1981
. 1. Ciascun membro che ratifichi la presente convenzione si impegnerà ad applicarne le disposizioni alle navi immatricolate sul proprio territorio e, salvo i casi di applicazione attraverso contratti collettivi, ad istituire una legislazione che: a) determini le rispettive responsabilità dell'armatore e del comandante riguardo alla convenzione; b) prescriva appropriate sanzioni per qualsiasi violazione delle disposizioni contemplate dalle convenzione; c) crei in vista dell'applicazione della parte IV della presente convenzione un adeguato sistema di contrullo ufficiale; d) esiga, per l'applicazione della parte III della presente convenzione, l'estratto sia delle ore di lavoro effettuate, sia dei compensi accordati per le ore in più, e di straordinario; e) assicuri ai marittimi strumenti per il recupero delle retribuzioni dovute a fronte delle ore di lavoro supplementare o straordinario analoghi a quelli di cui già dispongano per il recupero dei salari arretrati. 2. Le organizzazioni degli armatori e dei marittimi interessate saranno, nella misura del possibile, comultate nell'elaborazione di qualsiasi misura di carattere legislativo o regolamentare tendente ad attuare le disposizioni contemplate dalla presente convenzione.
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