Convenzione 129›Parte VI
Art. 22
67 / 205In vigore dal 14 mag 1981
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1. Chiunque violi o trascuri di ottemperare alle disposizioni di
legge la cui applicazione è soggetta a controllo da parte degli ispettori del lavoro in agricoltura è immediatamente perseguibile penalmente o civilmente, senza alcun preavviso. La legge nazionale può tuttavia contemplare delle eccezioni per quei casi in cui il preavviso deve essere dato al fine di rimediare alla situazione contingente o adottare misure preventive.
2. Gli ispettori del lavoro avranno facoltà di decidere se dare
avvertimenti o consigli anziché intentare o sollecitare azioni legali.
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Prourn:nir:stato:legge:1981-04-10;157#art-c-22-2