Convenzione 138›Parte VI
Art. 2
175 / 205In vigore dal 14 mag 1981
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1. Ciascun membro che ratifica la presente Convenzione dovrà specificare, in una dichiarazione allegata alla sua ratifica, un'età minima per l'assunzione all'impiego o al lavoro sul suo territorio e sui mezzi di trasporto immatricolati nel suo territorio; con riserva delle disposizioni degli articoli da 4 a 8 della presente Convenzione, nessuna persona di età inferiore a quella minima potrà essere assunta all'impiego o al lavoro qualunque sia la professione.
2. Ciascun membro che ha ratificato la presente Convenzione potrà, in seguito, informare il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro, con nuove dichiarazioni, che aumenta l'età minima precedentemente specificata.
3. L'età minima specificata in conformità del paragrafo 1 del presente articolo non dovrà essere inferiore all'età in cui termina la scuola dell'obbligo, nè in ogni caso inferiore ai quindici anni.
4. Nonostante le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, ciascun membro la cui economia e le cui istituzioni scolastiche non sono sufficientemente sviluppate potrà, previa consultazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, se esistono, specificare, in un primo, tempo,
una età minima di quattordici anni
5. Ogni membro che avrà specificato una età minima di quattordici anni in virtù del precedente paragrafo dovrà dichiarare nelle relazioni che deve presentare ai sensi dell' della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro:
a) o che sussiste ancora il motivo della sua decisione;
b) o che rinuncia ad avvalerei del precedente paragrafo 4 a partire da una determinata data.
Storico versioni
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