Art. 2
Convenzione 135Parte VI

Art. 2

124 / 205
In vigore dal 14 mag 1981
. 1. Ai rappresentanti dei lavoratori, nell'azienda, devono essere concesse delle agevolazioni in modo da permettere loro di svolgere rapidamente ed efficacemente le loro funzioni. 2. A questo riguardo si deve tener conto sia delle caratteristiche del sistema di relazioni professionali predominante nel Paese, sia delle esigenze, dell'importanza e delle possibilità dell'azienda interessata. 3. La concessione di tali agevolazioni non deve ostacolare il buon funzionamento dell'azienda interessata.
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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;157#art-c-2-6