Convenzione 135›Parte VI
Art. 2
124 / 205In vigore dal 14 mag 1981
.
1. Ai rappresentanti dei lavoratori, nell'azienda, devono essere
concesse delle agevolazioni in modo da permettere loro di svolgere rapidamente ed efficacemente le loro funzioni.
2. A questo riguardo si deve tener conto sia delle caratteristiche
del sistema di relazioni professionali predominante nel Paese, sia delle esigenze, dell'importanza e delle possibilità dell'azienda interessata.
3. La concessione di tali agevolazioni non deve ostacolare il buon
funzionamento dell'azienda interessata.
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Prourn:nir:stato:legge:1981-04-10;157#art-c-2-6