Convenzione 109›Parte I
Art. 2
14 / 205In vigore dal 14 mag 1981
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1. La presente convenzione si applica a qualsiasi nave, di
proprietà pubblica o privata, che sia:
a) a propulsione meccanica;
b) immatricolata in un territorio per il quale vige la presente
convenzione;
c) adibita, per fini commerciali, al trasporto di merci o
passeggeri;
d) adibita ad un viaggio per mare.
2. La presente convenzione non si applica:
a) ad imbarcazioni la cui stazza lorda registrata è inferiore a
500 tonnellate;
b) ad imbarcazioni in legno di concezione primitiva, quali
sambuchi o giunche;
c) a navi adibite alla pesca o ad operazioni ad essa collegate;
d) ad imbarcazioni che navighino nelle acque di un estuario.
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Prourn:nir:stato:legge:1981-04-10;157#art-c-2-2