Art. 2
Convenzione 109Parte I

Art. 2

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In vigore dal 14 mag 1981
. 1. La presente convenzione si applica a qualsiasi nave, di proprietà pubblica o privata, che sia: a) a propulsione meccanica; b) immatricolata in un territorio per il quale vige la presente convenzione; c) adibita, per fini commerciali, al trasporto di merci o passeggeri; d) adibita ad un viaggio per mare. 2. La presente convenzione non si applica: a) ad imbarcazioni la cui stazza lorda registrata è inferiore a 500 tonnellate; b) ad imbarcazioni in legno di concezione primitiva, quali sambuchi o giunche; c) a navi adibite alla pesca o ad operazioni ad essa collegate; d) ad imbarcazioni che navighino nelle acque di un estuario.
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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;157#art-c-2-2