Art. 19
Convenzione 132Parte VI

Art. 19

99 / 205
In vigore dal 14 mag 1981
. 1. Ciascun membro che abbia ratificato la presente convenzione la può denunciare alla scadenza di un periodo di dieci anni dopo la data di entrata in vigore iniziale della Convenzione, mediante atto comunicato al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrato. La denuncia non avrà effetto che dopo un anno dalla registrazione della stessa. 2. Ciascun membro che abbia ratificato la presente Convenzione, che, entro un anno dalla scadenza del periodo di dieci anni citato al paragrafo precedente, non abbia fatto uso della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo, sarà vincolato per un nuovo periodo di dieci anni e, in seguito, potrà denunciare la presente convenzione allo scadere di ogni periodo di dieci anni, alle condizioni previste al presente articolo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1981-04-10;157#art-c-19-3