Convenzione 109›Parte III
Art. 19
31 / 205In vigore dal 14 mag 1981
.
1. Il ricorso continuato ad ore di straordinario sarà evitato
nella misura del possibile.
2. Il tempo necessario all'espletamento dei seguenti lavori non
sarà computato nella normale durata del lavoro nè considerato come straordinario, ai fini di questa parte della presente convenzione:
a) lavori ritenuti necessari ed urgenti dal comandante onde
salvaguardare la sicurezza della nave, del carico o delle persone imbarcate;
b) lavori richiesti dal comandante onde soccorrere navi o persone
in pericolo;
c) appelli, esercitazioni in caso di incendio o di imbarco e
analoghe esercitazioni prescritte dalla convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, vigenti al momento;
d) lavori straordinari dovuti a formalità doganali, quarantena o
altre formalità sanitarie;
e) lavori ordinari e indispensabili richiesti agli ufficiali per
la determinazione della posizione della nave e per le osservazioni meteorologiche;
f) i tempi supplementari imposti dal cambio della guardia.
3. Nulla di quanto contemplato dalla presente convenzione potrà
essere interpretato nel senso di intaccare il diritto e l'obbligo del comandante della nave di esigere lavori che ritenga necessari alla sicurezza ed alla buona navigazione della nave, o l'obbligo di un ufficiale o del personale di espletare detti lavori.
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Prourn:nir:stato:legge:1981-04-10;157#art-c-19