Convenzione 129›Parte VI
Art. 18
63 / 205In vigore dal 14 mag 1981
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1. Gli ispettori del lavoro in agricoltura saranno autorizzati ad
adottare misure destinate ad eliminare eventuali difetti constatati in impianti, sistemi o metodi di lavoro di aziende agricole, ivi compreso l'utilizzo di sostanze pericolose, e che ritengano costituire una minaccia per la salute o la sicurezza.
2. Onde essere in grado di adottare simili misure, gli ispettori
del lavoro potranno, fatto salvo il ricorso giudiziario o amministrativo eventualmente previsto dalla legge, ordinare o far ordinare che:
a) siano apportate a impianti, locali, attrezzi, macchinari o
apparecchiature, entro determinati termini, le modifiche atte ad assicurare la rigorosa applicazione delle disposizioni di legge concernenti la salute e la sicurezza;
b) siano prese misure immediatamente esecutorie, che possono
giungere sino alla cessazione dell'attività, in caso di pericolo impellente per la salute e la sicurezza.
3. Ove la procedura contemplata dal paragrafo 2 di cui sopra non
fosse compatibile con la prassi amministrativa e giudiziaria di un membro, gli ispettori potranno adire l'autorità competente affinché formuli delle ingiunzioni o faccia adottare misure immediatamente esecutive.
4. I difetti constatati dall'ispettore nel corso della visita ad
una azienda, così come le misure ordinate in applicazione del paragrafo 2, o sollecitate in applicazione del paragrafo 3, dovranno essere immediatamente portate all'attenzione del datore di lavoro e dei rappresentanti dei lavoratori.
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