Convenzione 136›Parte VI
Art. 17
153 / 205In vigore dal 14 mag 1981
.
1. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente Convenzione
può denunziarla allo scadere di un periodo di dieci anni dalla data di entrata in vigore iniziale della convenzione, con atto trasmesso al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrato. La denuncia avrà effetto solo un anno dopo la sua registrazione.
2. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente Convenzione e
che, entro un anno dalla scadenza del periodo di dieci anni indicato al precedente paragrafo, non si sia avvalso della facoltà di denunzia prevista dal presente articolo, rimarrà vincolato per altri dieci anni e, successivamente, potrà denunziare la presente convenzione allo scadere di ogni decennio alle condizioni previste dal presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1981-04-10;157#art-c-17-5