Art. 17
Convenzione 109Parte III

Art. 17

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In vigore dal 14 mag 1981
. 1. La competente autorità potrà esentare dall'applicazione della presente parte della convenzione tutti gli ufficiali che non ne siano già esenti in virtù dell', con riserva delle seguenti condizioni: a) in virtù dei contratti collettivi, gli ufficiali dovranno beneficiare di condizioni di lavoro che compensino pienamente, dietro garanzia della competente autorità, la mancata applicazione di questa parte della convenzione; b) il contratto collettivo dovrà essere stato originariamente stipulato prima del 30 giugno 1946 ed essere ancora direttamente vigente, o vigente in quanto rinnovato. 2. Qualsiasi Membro che invochi le disposizioni di cui al paragrafo 1 dovrà sottoporre al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro dati esaurienti su eventuali contratti collettivi di questo tipo; il Direttore generale sottoporrà quindi una sintesi delle informazioni ricevute al comitato menzionato all'. 3. Tale comitato esaminerà se i contratti collettivi del cui rapporto è investito, prevedono condizioni di lavoro che compensino pienamente la mancata applicazione di questa parte della convenzione. Ciascun membro che abbia ratificato la convenzione si impegnerà a tener conto di eventuali osservazioni o suggerimenti fatti dal comitato in merito a tali contratti collettivi; si impegnerà, inoltre, a portare queste osservazioni o suggerimenti a conoscenza delle organizzazioni degli armatori o degli ufficiali, controparti di detti contratti collettivi.
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