Art. 16
Convenzione 129Parte VI

Art. 16

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In vigore dal 14 mag 1981
. 1. Gli ispettori del lavoro in agricoltura, muniti di pezze giustificative delle loro funzioni, saranno autorizzati a: a) penetrare liberamente, senza alcun preavviso, a qualsiasi ora del giorno e della notte, nei luoghi di lavoro soggetti ad ispezione; b) penetrare di giorno in qualsiasi locale che abbiano un valido motivo di ritenere soggetto a controllo da parte dell'ispettorato; c) procedere ad esami, controlli o inchieste che ritengano necessari onde verificare che siano effettivamente rispettate le disposizioni di legge vigenti e, in particolar modo: i) interrogare, o da soli, o alla presenza di testimoni, il datore di lavoro, il personale dell'impresa o qualunque altra persona che si trovi nell'azienda, sulle varie materie relative all'applicazione delle disposizioni di legge; ii) chiedere, secondo le modalità previste per legge, visione di tutti i libri, registri e altri documenti la cui tenuta è prescritta dalla legislazione in materia di condizioni di lavoro e di vita, al fine di verificarne la conformità alle disposizioni di legge, trarne copia o estratti; iii) prelevare ed asportare, a scopo di analisi, campioni di prodotti, materie e sostanze utilizzate o manipolate, a condizione che il datore di lavoro o chi per lui sia stato avvisato che dei prodotti, materie o sostanze sono stati a tal fine prelevati ed asportati. 2. Gli ispettori non potranno penetrare, in virtù del comma a) e b) del precedente paragrafo, nell'abitazione privata del conduttore di una azienda agricola, a meno che non ne abbiano ottenuto l'autorizzazione o che non siano muniti di una speciale autorizzazione rilasciata dalla competente autorità. 3. Gli ispettori dovranno, al momento dell'ispezione, informare della loro presenza il datore di lavoro, o chi per lui, come pure i lavoratori od i loro rappresentanti, a meno che non ritengano di pregiudicare, con tale avviso, l'efficacia del controllo.
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