Convenzione 109›Parte III
Art. 15
27 / 205In vigore dal 14 mag 1981
.
1. Il presente articolo si applica agli addetti ai servizi di
carattere generale.
2. Trattandosi di nave-passeggeri, la normale durata del lavoro non
dovrà superare:
a) durante la navigazione e nei giorni di arrivo e di partenza:
dieci ore su di un arco di quattordici ore;
b) allorchè la nave è in porto:
i) quando i passeggeri sono a bordo: dieci ore su di un arco di
quattordici ore;
ii) negli altri casi:
- il giorno precedente quello del riposo settimanale:
cinque ore;
- il giorno di riposo settimanale: cinque ore per gli addetti
alle cucine ed ai servizi di mensa; per gli altri, il tempo necessario all'espletamento dei normali servizi o compiti ordinari di pulizia, fino ad un massimo di due ore;
- gli altri giorni: otto ore.
3. Non trattandosi di una nave-passeggeri, la normale durata del
lavoro non dovrà superare:
a) durante la navigazione e nei giorni di arrivo e di partenza:
nove ore su di un arco di tredici ore;
b) allorchè la nave è in porto:
- il giorno del riposo settimanale: cinque ore;
- il giorno precedente quello del riposo settimanale: sei
ore;
- gli altri giorni: otto ore su di un arco di dodici.
4. Qualora il numero complessivo delle ore di lavoro effettuate
nell'arco di due settimane consecutive superi le centododici ore, l'interessato avrà diritto ad un compenso sotto forma di un periodo di esenzione dal servizio o di esenzione di presenza che gli verrà concesso in un porto, o sotto altra forma, secondo quanto stabilito dal contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni degli armatori e dei marittimi interessate.
5. La legge nazionale o i contratti collettivi stipulati dalle
organizzazioni degli armatori e dei marittimi interessate potranno prevedere particolari modalità per la regolamentazione della durata del lavoro degli addetti ai turni di notte.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1981-04-10;157#art-c-15