Art. 14
Convenzione 134Parte VI

Art. 14

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In vigore dal 14 mag 1981
. 1. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro notificherà a tutti i membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro l'avvenuta registrazione di tutti gli strumenti di ratifica nonché delle denunzie pervenutegli dai membri dell'Organizzazione. 2. Nel notificare ai membri dell'Organizzazione l'avvenuta registrazione del secondo strumento di ratifica pervenutogli, il Direttore generale richiamerà l'attenzione dei membri sulla data di entrata in vigore dalla presente convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;157#art-c-14-4