Convenzione 109›Parte III
Art. 14
26 / 205In vigore dal 14 mag 1981
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1. Il presente articolo si applica agli ufficiali ed al personale
subalterno che presta servizio in coperta, in sala macchine ed al radiotelegrafo; a bordo di una nave adibita alla navigazione di lungo corso.
2. Durante la navigazione e i giorni di arrivo e di partenza, la
normale durata del lavoro di un ufficiale o del personale subalterno non dovrà eccedere le otto ore.
3. Allorchè la nave è in porto, la normale durata del lavoro di
un ufficiale o del personale subalterno non dovrà eccedere:
a) per il giorno di riposo settimanale: il tempo necessario
all'espletamento dei servizi ordinari o dei normali compiti di pulizia fino ad un massimo di due ore;
b) per gli altri giorni: otto ore, salvo che un contratto
collettivo non preveda una durata inferiore.
4. Ogni ora di lavoro effettuata in più rispetto ai limiti
giornalieri previsti dai precedenti paragrafi sarà considerata come ora di straordinario e per essa l'interessato avrà diritto a un compenso, conformemente alle disposizioni di cui all' della presente convenzione.
5. Qualora il numero complessivo delle ore di lavoro effettuate nel
corso di una settimana, ad esclusione delle ore considerate come ore straordinarie, superi le quarantotto, l'interessato avrà diritto ad un compenso sotto forma di un periodo di esenzione dal servizio o di esenzione di presenza che gli verrà concesso in un porto, o sotto altra forma, secondo quanto stabilito dal contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni degli armatori e dei marittimi interessate.
6. La legge nazionale ed i contratti collettivi determineranno i
casi in cui una nave è da considerarsi in navigazione ed i casi in cui essa è da considerarsi in porto ai fini del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1981-04-10;157#art-c-14