Convenzione 134›Parte VI
Art. 13
117 / 205In vigore dal 14 mag 1981
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1. Ciascun membro che abbia ratificato la presente convenzione
potrà denunziarla allo scadere dei dieci anni successivi alla data di entrata in vigore iniziale della convenzione, con atto trasmesso al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrato. La denuncia avrà affetto solo un anno dopo la sua registrazione.
2. Ciascun membro che abbia ratificato la presente convenzione che,
entro un anno dallo scadere del decennio menzionato al precedente paragrafo, non si sia avvalso della propria facoltà di denunzia contemplata dal presente articolo dovrà ritenersi vincolato per altri dieci anni e, successivamente, potrà denunziare la presente convenzione allo scadere di ogni decennio secondo i termini previsti dal presente articolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1981-04-10;157#art-c-13-4