Convenzione 138›Parte VI
Art. 10
183 / 205In vigore dal 14 mag 1981
.
1. La presente Convenzione modifica la convenzione sull'età minima (industria) 1919, la convenzione sull'età minima (lavoro marittimo) 1920, la convenzione sull'età minima (carbonai e fuochisti), 1921, la convenzione sull'età minima (lavori non industriali), 1932, la convenzione (riveduta) sull'età minima (lavoro marittimo), 1936, la convenzione (riveduta) sull'età minima (industria), 1937, la convenzione (riveduta) sull'età minima (lavori non industriali), 1937, la convenzione sull'età minima (pescatori), 1959, e la convenzione sull'età minima (lavori sotterranei), 1965, alle condizioni fissate qui di seguito.
2. L'entrata in vigore della presente Convenzione non chiude ad una ulteriore ratifica la Convenzione (riveduta) sull'età minima (lavoro marittimo), 1936, la convenzione (riveduta) sull'età minima (industria), 1937, la convenzione (riveduta) sull'età minima (lavoro non industriale) 1937, la convenzione sull'età minima (pescatori), 1959, e la convenzione sull'età minima (lavori sotterranei), 1965.
3. La convenzione sull'età minima (industria), 1919 convenzione sull'età minima (lavoro marittimo), 1920, la convenzione sull'età minima (agricoltura), 1921, e la convenzione sull'età minima (carbonai e fuochisti), 1921, saranno chiuse ad ogni ulteriore ratifica quando tutti gli Stati membri parti di detta Convenzione daranno il loro consenso a detta chiusura, o ratificando la presente convenzione, o con una dichiarazione inviata al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro.
4. Dall'entrata in vigore della presente Convenzione:
a) il fatto che un membro parte della Convenzione (riveduta) sull'età minima (industria), 1937, accetti gli obblighi della presente Convenzione e fissi, in conformità dell' della presente Convenzione, una età minima di almeno quindici anni, comporta di pieno diritto la denuncia immediata della Convenzione (riveduta) sull'età minima (industria), 1937;
b) il fatto che un membro parte della Convenzione sull'età minima (lavori non industriali), 1932, accetti gli obblighi della presente Convenzione per i lavori non industriali ai sensi di detta Convenzione, comporta di pieno diritto la denuncia immediata della Convenzione sull'età minima (lavori non industriali), 1932;
c) il fatto che un membro parte della Convenzione (riveduta) sull'età minima (lavori non industriali), 1937, accetti gli obblighi della presente Convenzione per i lavori non industriali ai sensi di detta Convenzione e fissi, in conformità dell' della presente Convenzione, un'età minima di almeno quindici anni, comporta di pieno diritto la denuncia immediata della Convenzione (riveduta) sull'età minima (lavori non industriali), 1937;
d) il fatto che un membro parte della Convenzione (riveduta) sull'età minima (lavoro marittimo), 1936, accetti gli obblighi della presente Convenzione per il lavoro marittimo e, o fissi, in conformità dell' della presente Convenzione, un'età minima di almeno quindici anni, o specifichi che l' della presente Convenzione si applica al lavoro marittimo, comporta di pieno diritto la denuncia immediata della Convenzione (riveduta) sull'età minima (lavoro marittimo), 1936;
e) il fatto che un membro parte della Convenzione sull'età minima (pescatori), 1959, accetti gli obblighi della presente Convenzione per la pesca marittima e, o fissi, in conformità dell' della presente Convenzione, una età minima di almeno quindici anni, o specifichi che l' della presente Convenzione si applica alla pesca marittima, comporta di pieno diritto la denuncia immediata della Convenzione sull'età minima (pescatori), 1959;
f) il fatto che un membro parte della Convenzione sull'età minima (lavori sotterranei), 1965, accetti gli obblighi della presente Convenzione e, o fissi, in conformità dell' della presente Convenzione, un'età minima almeno uguale a quella che aveva specificato in esecuzione della Convenzione del 1965, o precisi che tale età si applica, conformemente all' della presente Convenzione, ai lavori sotterranei, comporta di pieno diritto la denuncia immediata della Convenzione sull'età minima (lavori sotterranei), 1965.
5. Dall'entrata in vigore della presente Convenzione:
a) l'accettazione degli obblighi della presente Convenzione comporta la denuncia della Convenzione sull'età minima (industria), 1919, in applicazione del suo ;
b) l'accettazione degli obblighi della presente Convenzione per l'agricoltura comporta la denuncia della Convenzione sull'età minima (agricoltura), 1921, in applicazione del suo ;
c) l'accettazione degli obblighi della presente Convenzione per il lavoro marittimo comporta la denuncia della Convenzione sulla età minima (lavoro marittimo), 1920, in applicazione del suo , e della Convenzione sull'età minima (carbonai e fuochisti), 1921, in applicazione del suo .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1981-04-10;157#art-c-10-9