Convenzione 136›Parte VI
Art. 10
146 / 205In vigore dal 14 mag 1981
.
1. Le visite mediche previste al paragrafo i dell' della
presente Convenzione devono:
a) essere effettuate sotto la responsabilità di un medico
riconosciuto qualificato dall'autorità competente, con l'aiuto, all'occorrenza, di laboratori competenti;
b) essere corredate di relativi certificati appropriati.
2. Tali visite mediche non devono comportare nessuna spesa per i
lavoratori.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1981-04-10;157#art-c-10-7