Art. 10
Convenzione 136Parte VI

Art. 10

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In vigore dal 14 mag 1981
. 1. Le visite mediche previste al paragrafo i dell' della presente Convenzione devono: a) essere effettuate sotto la responsabilità di un medico riconosciuto qualificato dall'autorità competente, con l'aiuto, all'occorrenza, di laboratori competenti; b) essere corredate di relativi certificati appropriati. 2. Tali visite mediche non devono comportare nessuna spesa per i lavoratori.
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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;157#art-c-10-7