Art. 10
Convenzione 74

Art. 10

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In vigore dal 14 mag 1981
. Allo scadere di ciascun periodo di dieci anni a partire dalla entrata in vigore della presente Convenzione, il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro dovrà presentare alla Conferenza generale un rapporto sull'applicazione della presente convenzione e deciderà se iscrivere o meno all'ordine del giorno della Conferenza la questione della sua totale o parziale revisione.
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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;157#art-c-10