Convenzione 137›Parte VI
Art. 1
159 / 205In vigore dal 14 mag 1981
TRADUZIONE NON UFFICIALE
CONVENZIONE 137
CONVENZIONE SULLE RIPERCUSSIONI SOCIALI DEI NUOVI METODI DI MANUTENZIONE NEI PORTI
La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del
Lavoro,
Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio
internazionale del Lavoro, ed ivi riunitasi il 6 giugno 1973, per la sua cinquantottesima sessione;
Considerato che i metodi di manutenzione dei porti si sono
modificati e continuano a subire importanti modifiche - per esempio in seguito all'adozione di unità di carico, alla introduzione delle tecniche di trasbordo orizzontale (roll-on/roll-off), alla accresciuta meccanizzazione ed automatizzazione, mentre si manifestano nuove tendenze nel movimento delle merci; che tali modifiche rischiano di accentuarsi ancor più in avvenire;
Considerato che questi cambiamenti, accelerando il trasporto delle
merci, riducendo il tempo di sosta delle navi nei porti e diminuendo le spese di trasporto, possono andare a beneficio della economia del Paese interessato nel suo complesso e contribuire ad aumentare il livello di vita;
Considerato che questi cambiamenti hanno anche notevoli
ripercussioni sul livello dell'impiego nei porti e sulle condizioni di lavoro e di vita dei portuali, e che si dovrebbero adottare provvedimenti per evitare o ridurre i problemi che ne derivano;
Considerato che i lavoratori dei porti dovrebbero partecipare ai
benefici rappresentati dai nuovi metodi di manutenzione e che quindi lo studio e l'introduzione di questi metodi dovrebbero essere completati dall'elaborazione e dall'adozione di disposizioni tendenti a migliorare in modo durevole la loro situazione con mezzi quali la regolarizzazione del posto di lavoro e la stabilizzazione del reddito, e con altri provvedimenti relativi alle condizioni di vita e di lavoro degli interessati, nonché alla sicurezza ed all'igiene del lavoro nei porti;
Avendo deciso di adottare varie disposizioni relative alle
ripercussioni sociali dei nuovi metodi di manutenzione (depositi merci), che costituiscono il quinto punto all'ordine del giorno della sessione;
Avendo deciso che tali proposte debbano assumere la forma di una
convenzione internazionale,
adotta, oggi venticinque giugno millenovecentosettantatre, la seguente Convenzione, che sarà denominata Convenzione sul lavoro nei porti, 1973:
.
1. La Convenzione si applica alle persone disponibili, in modo
regolare, per un lavoro di scaricatore che traggono da questo lavoro il loro principale reddito annuo.
2. Ai fini della presente convenzione, i termini "scaricatori" e
"lavoro nei porti" indicano persone e attività definite tali dalla legislazione o dalla prassi nazionale. Le organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori interessate devono essere consultate all'atto della elaborazione e della revisione di queste definizioni, oppure prendervi parte in qualsiasi altro modo; si dovrà inoltre tener conto dei nuovi metodi di manutenzione e delle loro ripercussioni sulle varie mansioni degli scaricatori.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1981-04-10;157#art-c-1-8