Art. 1
Convenzione 109Parte I

Art. 1

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In vigore dal 14 mag 1981
TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE 109 CONVENZIONE CONCERNENTE I SALARI, LA DURATA DEL LAVORO A BORDO E GLI EFFETTIVI (Riveduta nel 1958) La Conferenza generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, e ivi riunitasi il 29 aprile 1958, per la sua quarantunesima sessione, Avendo deciso di adottare varie proposte relative alla revisione generale della convenzione su salari, durata del lavoro a bordo ed effettivi (riveduta) del 1949, tema che figura al punto secondo dell'ordine del giorno della sessione, Considerato che tali proposte dovrebbero assumere la forma di una convenzione internazionale, ha adottato, oggi, quattordici maggio millenovecentocinquantotto, la convenzione che segue, che sarà denominata Convenzione su salari, durata del lavoro a bordo ed effettivi (riveduta), 1958: . Nulla di quanto contemplato dalla presente convenzione potrà vedere le disposizioni in materia di retribuzioni, durata del lavoro a bordo delle navi ed effettivi, stabilite per legge, sentenza, consuetudine o accordo intercorso fra armatori e marittimi, che assicurino ai marittimi condizioni più favorevoli di quelle previste da detta convenzione.
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