Art. 1 · LEGGE 1 aprile 1981, n. 121

Art. 1

LEGGE 1 aprile 1981, n. 121

In vigore dal 25 apr 1981
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: (Attribuzioni del Ministro dell'interno) Il Ministro dell'interno è responsabile della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed è autorità nazionale di pubblica sicurezza. Ha l'alta direzione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica e coordina in materia i compiti e le attività delle forze di polizia. Il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Restano ferme le competenze del Consiglio dei ministri previste dalle leggi vigenti.
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