Art. 8

Art. 8

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In vigore dal 23 apr 1981
Lo stanziamento di cui alla legge 25 maggio 1978, n. 230, sulla salvaguardia del patrimonio artistico delle città di Orvieto e Todi, è aumentato, per l'esercizio 1981, di 10 miliardi di lire, di cui 6 miliardi in favore della città di Orvieto e 4 miliardi in favore della città di Todi.
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