Art. 20

Art. 20

20 / 44
In vigore dal 23 apr 1981
L'autorizzazione di spesa di cui all' della legge 24 aprile 1980, n. 146, relativa all'attuazione del programma di intervento di cui alle leggi 12 dicembre 1971, n. 1133, e 1° luglio 1977, n. 404, per la costruzione, il completamento, l'adattamento, la permuta, nonché l'acquisto di immobili da destinare ad istituti di prevenzione e pena, è elevata a complessive lire 1.200 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, nel triennio 1981-1983, secondo le quote indicate nell'allegata tabella A. Entro il 31 marzo 1981, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, si provvede, in esecuzione dello stanziamento di cui al precedente comma, all'aggiornamento del programma dei lavori previsto dall' della legge 12 dicembre 1971, n. 1133. I provveditorati alle opere pubbliche, per la sollecita esecuzione del programma di edilizia penitenziaria approvato con decreto ministeriale 30 marzo 1972, e successive modificazioni ed integrazioni, possono, anche in deroga alle norme vigenti di contabilità generale dello Stato, procedere ad accorpamenti in un unico lotto di lavori di tutte le opere residue e possono, altresì, procedere ad affidamento delle stesse, anche a trattativa privata, all'impresa aggiudicataria dell'appalto principale purchè la medesima abbia ancora in corso i lavori. Per l'affidamento a trattativa privata delle opere di cui sopra si applicano le norme previste dal secondo comma dell' della legge 3 gennaio 1978, n. 1. I limiti di importo previsti dagli della legge 21 dicembre 1977, n. 967, sono raddoppiati ed agli atti comunque concernenti le opere di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all' della stessa legge 21 dicembre 1977, n. 967.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1981-03-30;119#art-20