Art. 13

Art. 13

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In vigore dal 23 apr 1981
Le norme relative all'obbligo del Mediocredito centrale di riservare al Mezzogiorno il 65 per cento delle disponibilità destinate agli incentivi agli investimenti industriali sono prorogate al 31 dicembre 1981. Il Mediocredito centrale, dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzato ad utilizzare i fondi, riservati al Mezzogiorno nel 1981, ed i fondi già riservati negli anni precedenti e non impiegati al 31 dicembre 1980, anche per gli interventi di finanziamento, ai sensi delle altre leggi vigenti che disciplinano la sua attività, purchè in favore di soggetti localizzati nel Mezzogiorno stesso. In tale caso, la durata massima dei finanziamenti può estendersi fino a quella prevista dall'articolo 63, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.
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