Art. 11
11 / 44In vigore dal 23 apr 1981
La disposizione di cui all'articolo 160, terzo comma, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è applicabile anche alla Società finanziaria agricola del Mezzogiorno - FINAM - di cui all'articolo 141 del citato testo unico, in relazione agli interventi, connessi all'attuazione di progetti speciali in agricoltura, disposti in favore di imprese agricole o loro cooperative alle quali la FINAM stessa partecipi.
Lo stanziamento di lire 2.000 miliardi, di cui all' della presente legge, è comprensivo della quota destinata alla erogazione, anche in deroga alle disposizioni vigenti, delle spese di cui al secondo comma dell' del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. Tra tali spese si intendono comprese anche indennità compensative ed integrative per il personale comunque in servizio presso l'ufficio del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.
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