Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 23 apr 1981
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . In deroga all', quarto comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i pensionati che percepiscono soltanto redditi da pensione erogati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, o da altro ente pubblico, sono esonerati anche dall'obbligo della presentazione del certificato di cui al primo comma dell' dello stesso decreto.
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