Art. 9 · LEGGE 23 marzo 1981, n. 93

Art. 9

LEGGE 23 marzo 1981, n. 93

In vigore dal 29 mar 1981
Partecipazione dei rappresentanti dell'UNCEM Alla stipulazione dell'accordo nazionale unico di cui all'articolo 47 e delle convenzioni di cui all'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, partecipano anche due rappresentanti designati dall'UNCEM in rappresentanza delle comunità montane che hanno assunto funzioni di unità sanitaria locale ai sensi dell'articolo 15, terzo comma, punto c), della predetta legge.
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