Art. 5
LEGGE 23 marzo 1981, n. 93
In vigore dal 29 mar 1981
Trasferimento di proprietà. Servizi
Ai trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo in favore delle comunità montane, si applicano le disposizioni fiscali in vigore per i comuni.
Si applicano altresì alle comunità montane le procedure e le tariffe per l'installazione e l'uso degli impianti per energia elettrica e telefonici in vigore per i comuni.
Nel piano di sviluppo e nel programma-stralcio annuale di interventi redatti ai sensi dell' della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, la comunità montana deve prevedere, tra gli incentivi di cui al secondo comma del suddetto , innanzitutto la concessione, a determinate categorie di utenti, di contributi sulle spese per la installazione di impianti elettrici, telefonici e di altri servizi primari fuori dal perimetro dei centri abitati, da commisurare in base ai livelli di reddito in modo da ottenere che, per gli utenti residenti nelle suddette zone, il costo di installazione non superi quello gravante sugli utenti residenti nei centri abitati. La comunità montana potrà al riguardo formulare programmi di intervento per gli allacciamenti elettrici e telefonici di nuclei abitati e di case sparse, la cui realizzazione avrà luogo a norma delle disposizioni vigenti per l'Ente nazionale per l'energia elettrica, per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici e per la Società italiana per l'esercizio telefonico.
Storico versioni
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