Art. 3
LEGGE 23 marzo 1981, n. 93
In vigore dal 29 mar 1981
Espropri
Gli espropri di cui al secondo comma dell' della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e quelli resi necessari per l'attuazione del piano di sviluppo di cui al primo comma dell' della predetta legge, sono effettuati con le modalità e le procedure stabilite dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni.
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