Art. 8
LEGGE 7 marzo 1981, n. 64
In vigore dal 31 mar 1981
L'anticipazione prevista dall' della legge 29 aprile 1976, n. 178, è elevata al 50 per cento ed è disposta anche a favore dei proprietari aventi titolo al contributo per la riparazione della prima unità immobiliare e al contributo per la ricostruzione o riparazione delle unità immobiliari abitative diverse dalla prima o destinate ad altri usi, ai sensi degli articoli 4-bis e 4-ter del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 464.
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