Art. 5 · LEGGE 7 marzo 1981, n. 64

Art. 5

LEGGE 7 marzo 1981, n. 64

In vigore dal 31 mar 1981
Il termine del 31 dicembre 1980, indicato nel secondo comma dell' della legge 29 aprile 1976, n. 178, è prorogato al 31 dicembre 1983. Per provvedere al maggior onere relativo alla fornitura di energia elettrica per gli usi domestici alle famiglie alloggiate nelle baracche nei comuni indicati nell' della legge 5 febbraio 1970, n. 21, fino a tutto l'anno 1981, è autorizzata la spesa di lire 7.500 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'interno per il medesimo anno 1981. Per gli anni 1982 e 1983 la relativa spesa verrà autorizzata con apposita norma da inserire nella legge di approvazione del bilancio dello Stato. A richiesta dei comuni di cui all' della legge 5 febbraio 1970, n. 21, e di quelli di cui all' della legge 29 aprile 1976, n. 178, l'E.N.E.L. dovrà assumere la gestione e la manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione. Le spese relative rimangono a carico dei predetti comuni.
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