Art. 4
LEGGE 7 marzo 1981, n. 64
In vigore dal 31 mar 1981
Per la manutenzione e l'esecuzione di tutte le opere, comprese quelle di sistemazione degli scarichi, occorrenti per l'agibilità e la funzionalità dei ricoveri provvisori nonchè per la rimozione degli stessi ricoveri provvisori lasciati liberi dagli assegnatari, è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni.
La spesa di cui al comma precedente sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici nel periodo 1980-83.
La quota relativa all'anno 1980 viene determinata in lire 1 miliardo e ad essa si farà fronte con corrispondente riduzione del capitolo 9175 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il medesimo anno 1980.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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