Art. 35 · LEGGE 7 marzo 1981, n. 64

Art. 35

LEGGE 7 marzo 1981, n. 64

In vigore dal 31 mar 1981
Il Ministro dei lavori pubblici o un suo delegato dovrà tenere trimestralmente, presso la sede dell'Ispettorato per le zone terremotate di Palermo, apposita riunione con i sindaci della Valle del Belice per procedere ad una verifica sullo stato della ricostruzione e dell'attività dello stesso Ispettorato per le zone terremotate.
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