Art. 24
LEGGE 7 marzo 1981, n. 64
In vigore dal 1 mar 1988
Il termine di cui all' della legge 14 ottobre 1974, n. 504, concernente le esenzioni dalle imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali nonchè dalle tasse di concessione governativa, già prorogato con l' della legge 29 aprile 1976, n. 178, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1985.
L'esenzione di cui all' della legge 14 ottobre 1974, n. 504, si intende riferita anche alle tasse di concessione comunale istituite con l' del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.
Il termine di cui all' del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 474, è prorogato fino a sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. (3)
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