Art. 22 · LEGGE 7 marzo 1981, n. 64

Art. 22

LEGGE 7 marzo 1981, n. 64

In vigore dal 31 mar 1981
Il secondo comma dell'articolo 7-bis del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 464, è così modificato: "Al personale predetto ed a quello già assunto per la costituzione dell'ispettorato generale per le zone terremotate ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, il servizio comunque prestato anteriormente alla nomina in ruolo è valutato per metà ai fini dell'attribuzione delle classi di stipendio purchè il servizio sia stato prestato nella stessa carriera. Il servizio medesimo così valutato è utile ai fini del compimento dell'anzianità richiesta per l'ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica superiore".
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