Art. 20 · LEGGE 7 marzo 1981, n. 64

Art. 20

LEGGE 7 marzo 1981, n. 64

In vigore dal 17 ago 1984
In caso di retrocessione allo stesso proprietario od ai suoi eredi di aree o di immobili già espropriati ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 241, il prezzo da corrispondersi sarà pari all'indennità di espropriazione a suo tempo corrisposta. La retrocessione avviene previo parere favorevole del consiglio comunale del comune ove ricade l'area o l'immobile da restituire. Non è dovuto canone di concessione o di locazione per l'area o immobile a carico dei vecchi proprietari o loro eredi, a decorrere dalla data di esproprio .
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