Art. 17 · LEGGE 7 marzo 1981, n. 64

Art. 17

LEGGE 7 marzo 1981, n. 64

In vigore dal 4 giu 1990
Il funzionamento dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, istituito con l' del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è ulteriormente prorogato fino a quando non sarà provveduto alla riforma dell'Amministrazione dei lavori pubblici e comunque non oltre il 31 dicembre 1983. Per gli oneri di carattere generale necessari al funzionamento dell'Ispettorato generale è autorizzata la spesa di lire 600 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per ciascuno degli anni finanziari 1982 e 1983. Ad integrazione di quanto disposto con il quarto comma dell' della legge 29 aprile 1976, n. 178, il capo dell'Ispettorato generale potrà emettere anticipazioni complessive a favore dei sindaci i quali provvederanno di volta in volta mediante mandati nominativi.(2)(3)(6)(7)
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