Art. 15
LEGGE 7 marzo 1981, n. 64
In vigore dal 31 mar 1981
L'articolo 14 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è sostituito dal seguente:
"Le aree e gli immobili di risulta o abbandonati in conseguenza della applicazione del precedente passano a far parte gratuitamente del patrimonio comunale.
Passano altresì a far parte gratuitamente del patrimonio comunale anche le aree e gli immobili di proprietà degli enti ammessi al beneficio del trasferimento.
Le aree espropriate e tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, entro sei mesi dalla data del collaudo e una volta accertata la piena agibilità delle opere stesse, passano a far parte gratuitamente del patrimonio comunale.
Sino alla data di tale passaggio, l'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 provvederà alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere stesse.
La spesa relativa alla demolizione e allo sgombero dei materiali nelle aree abbandonate è a carico dello Stato".
Storico versioni
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