Art. 13 · LEGGE 7 marzo 1981, n. 64

Art. 13

LEGGE 7 marzo 1981, n. 64

In vigore dal 31 mar 1981
Il secondo comma dell'articolo 4-quinquies del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 464, è sostituito dal seguente: "Nel caso di trasferimento totale o parziale della proprietà dell'immobile sinistrato per atto tra vivi, il contributo di cui agli articoli precedenti è concesso all'acquirente, purchè residente nei comuni indicati all' della legge 5 febbraio 1970, n. 21, ed all' della legge 29 aprile 1976, n. 178, tenendo conto dei requisiti dell'alienante e nei limiti dell'ammontare a questi spettante".
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