Art. 10 · LEGGE 7 marzo 1981, n. 64

Art. 10

LEGGE 7 marzo 1981, n. 64

In vigore dal 31 mar 1981
I contributi di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 464, possono essere concessi anche se i lavori siano stati eseguiti o siano in corso di esecuzione alla data dell'entrata in vigore della presente legge, purchè i lavori medesimi rispondano alle prescrizioni della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e i danni subiti in conseguenza degli eventi sismici siano ancora accertabili.
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