Art. 14 · LEGGE 12 febbraio 1981, n. 17

Art. 14

LEGGE 12 febbraio 1981, n. 17

In vigore dal 1 mar 1981
Per tutto il periodo di durata di ciascun piano di interventi ed al fine di favorire la mobilità del personale in relazione all'attuazione del piano medesimo, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, è autorizzata a procedere all'acquisto, alla costruzione e alla locazione diretta di alloggi da affidare in concessione ai dipendenti con le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Con le stesse modalità, al fine di favorire la preparazione professionale del personale, l'Azienda è altresì autorizzata a prendere in locazione o ad acquistare fabbricati da utilizzare per l'istruzione professionale. L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è anche autorizzata a procedere all'acquisto o alla costruzione di alloggi da affidare in concessione, con le modalità di cui al primo comma del presente articolo, al personale destinato ai nuovi impianti ed insediamenti. Gli alloggi costruiti o acquistati dalla Azienda in base al primo e terzo comma del presente articolo sono vincolati a soddisfare esigenze di servizio e sono, pertanto, esclusi dalla cessione in proprietà. Qualora l'Azienda decidesse di alienare in futuro questi od altri alloggi, perchè non più destinati ad alloggi di servizio, compete un diritto di prelazione nell'acquisto ai ferrovieri concessionari degli stessi o ai loro eredi. Gli alloggi di cui ai commi che precedono devono avere le caratteristiche tipologiche previste dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, e nel procedere all'acquisto la Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato deve uniformarsi ai criteri e alle modalità indicate nell' del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito nella legge 15 febbraio 1980, n. 25.
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