Art. 13 · LEGGE 12 febbraio 1981, n. 17

Art. 13

LEGGE 12 febbraio 1981, n. 17

In vigore dal 1 mar 1981
Per le esigenze dell'esercizio ferroviario, il direttore generale, i direttori dei servizi centrali e i direttori compartimentali dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in pendenza dell'approvazione dei contratti di appalti e di forniture, sono autorizzati a dare, entro il limite massimo delle rispettive competenze, provvisoria esecuzione alle prestazioni oggetto dei contratti stessi e a disporre i relativi pagamenti in conto delle prestazioni rese, purchè le prestazioni medesime si riferiscano a proposte approvate, in linea tecnica e finanziaria, dagli organi competenti.
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