Art. 12 · LEGGE 12 febbraio 1981, n. 17

Art. 12

LEGGE 12 febbraio 1981, n. 17

In vigore dal 1 mar 1981
L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, qualora sia necessario per esigenze dell'esercizio, può provvedere alla soppressione di passaggi a livello mediante manufatti sostitutivi o deviazioni stradali, secondo criteri sui quali sia stata sentita la regione interessata, e, per quanto concerne la viabilità statale, d'intesa con l'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS). La realizzazione dei manufatti può essere anche a totale carico dell'Azienda medesima. L'Azienda predetta può altresì accordare contributi, riferiti alle conseguenti economie d'esercizio, a province, comuni o consorzi di comuni, per analoghi interventi connessi a prevalente interesse della viabilità ordinaria. Analoghi contributi possono essere accordati ai titolari per la eliminazione di servitù.
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