Art. 10 · LEGGE 12 febbraio 1981, n. 17

Art. 10

LEGGE 12 febbraio 1981, n. 17

In vigore dal 1 mar 1981
Per le opere da eseguirsi a cura o per conto dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, l'accertamento delle conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici e dei programmi edilizi, nonchè la progettazione di massima delle opere, sono fatti dalla stessa Azienda d'intesa con le regioni interessate, che devono sentire preventivamente gli enti locali nel cui territorio sono previsti gli interventi. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti stabilirà, con proprio decreto, le distanze minime che dovranno essere osservate nella costruzione di edifici o manufatti nei confronti delle officine e degli impianti delle ferrovie dello Stato nei quali si svolgono particolari lavorazioni.
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