Art. 1

Art. 1

In vigore dal 19 mar 1981
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali, adottati a Guatemala l'8 marzo 1971 ed a Montreal il 25 settembre 1975: A) 8 marzo 1971: protocollo che modifica la convenzione per l'unificazione di talune regole relative al trasporto aereo internazionale, firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929, modificata dal protocollo adottato a L'Aja il 28 settembre 1955; B) 25 settembre 1975: protocollo addizionale n. 1 che modifica la convenzione per l'unificazione di talune regole relative al trasporto aereo internazionale, firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929; protocollo addizionale n. 2 che modifica la convenzione per l'unificazione di talune regole relative al trasporto aereo internazionale, firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929, emendata dal protocollo adottato a L'Aja il 28 settembre 1955; protocollo addizionale n. 3 che modifica la convenzione per l'unificazione di talune regole relative al trasporto aereo internazionale, firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929, emendata dal protocollo adottato a L'Aja il 28 settembre 1955 e dal protocollo adottato a Guatemala l'8 marzo 1971; protocollo di Montreal n. 4 che modifica la convenzione per l'unificazione di talune regole relative al trasporto aereo internazionale, firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929, emendata dal protocollo adottato a L'Aja il 28 settembre 1955.
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