Art. XXIV
Protocollo

Art. XXIV

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In vigore dal 19 mar 1981
Articolo XXIV. L'Organizzazione internazionale dell'Aviazione civile comunicherà sollecitamente a tutti gli Stati che firmeranno il presente Protocollo o che vi aderiranno, la data di ogni firma, la data del deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione, la data di entrata in vigore del presente Protocollo nonché tutte le altre informazioni utili.
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