Protocollo
Art. XXIII
23 / 91In vigore dal 19 mar 1981
Articolo XXIII.
1. - Al presente Protocollo potranno essere ammesse soltanto le seguenti riserve:
a) uno Stato i cui tribunali non abbiano la facoltà, in virtù di una propria legge, di stanziare fondi per le spese processuali, ivi inclusi gli onorari degli avvocati, può dichiarare in qualsiasi momento, mediante una notifica inoltrata all'Organizzazione internazionale dell'Aviazione civile che il comma 3 a) dell'articolo 22 non si applica ai suoi tribunali, e
b) uno Stato può dichiarare in qualsiasi momento mediante notifica inoltrata all'Organizzazione internazionale della Aviazione civile che la Convenzione di Varsavia emendata all'Aja nel 1955 e a Guatemala nel 1971 non si applica al trasporto di persone, bagagli e merci effettuate per le proprie autorità militari a bordo di aeromobili immatricolati nel suddetto Stato e la cui intera capacità sia stata riservata da tali autorità o per conto di queste.
2. - Ogni Stato che abbia formulato una riserva conformemente al comma precedente potrà ritirarla in qualsiasi momento mediante notifica all'Organizzazione internazionale dell'Aviazione civile.
Storico versioni
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