Art. XXII
Protocollo

Art. XXII

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In vigore dal 19 mar 1981
Articolo XXII. 1. - Ogni Parte del presente Protocollo potrà denunciarlo mediante notifica inoltrata all'Organizzazione internazionale dell'Aviazione civile. 2. - La denuncia produrrà i suoi effetti sei mesi dopo la data di ricezione da parte dell'Organizzazione internazionale dell'Aviazione civile della notifica della denuncia. 3. - Tra le Parti del presente Protocollo, la denuncia della Convenzione di Varsavia da parte di una di esse in virtù dell'articolo 39 della suddetta Convenzione o del Protocollo dell'Aja in virtù dell'articolo XXIV del suddetto Protocollo non deve essere interpretata come una denuncia della Convenzione di Varsavia emendata all'Aja nel 1955 e a Guatemala nel 1971.
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