Protocollo 4
Art. XXI
87 / 91In vigore dal 19 mar 1981
Articolo XXI.
1. - Potranno essere ammesse unicamente le seguenti riserve al presente Protocollo:
a) Ogni Stato può dichiarare in ogni momento, mediante notifica indirizzata al Governo della Repubblica popolare di Polonia, che la Convenzione di Varsavia emendata all'Aja nel 1955 e dal Protocollo n.
4 di Montreal del 1975 non si applica al trasporto di persone, bagagli e merci, effettuato per le proprie autorità militari a bordo di aeromobili immatricolati nel detto Stato e la cui intera capacità sia stata riservata da tali autorità o per conto di queste.
b) Ogni Stato può, al momento della ratifica del Protocollo aggiuntivo n. 3 di Montreal del 1975, o dell'adesione a quest'ultimo, od in ogni momento successivo, dichiarare di non essere vincolato dalle disposizioni della Convenzione di Varsavia emendata all'Aja nel 1955 e dal Protocollo n. 4 di Montreal del 1975, nella misura in cui esse si applicano al trasporto di passeggeri e di bagagli. Tale dichiarazione prenderà effetto novanta giorni dopo la data della sua ricezione da parte del Governo della Repubblica popolare di Polonia.
2. - Ogni Stato che abbia formulato una riserva conformemente al comma precedente potrà ritirarla in ogni momento mediante notifica indirizzata al Governo della Repubblica popolare di Polonia.
Storico versioni
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