Protocollo
Art. XXI
21 / 91In vigore dal 19 mar 1981
Articolo XXI.
1. - Dopo la sua entrata in vigore, il presente Protocollo resterà aperto all'adesione di ogni Stato di cui all'articolo XVIII.
2. - L'adesione al presente Protocollo da parte di uno Stato che non sia parte della Convenzione di Varsavia o della Convenzione di Varsavia emendata all'Aja nel 1955 comporta adesione alla Convenzione di Varsavia emendata all'Aja nel 1955 e a Guatemala nel 1971.
3. - Gli strumenti di adesione saranno depositati presso l'Organizzazione internazionale dell'Aviazione civile e produrranno i loro effetti il novantesimo giorno successivo alla data del loro deposito.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1981-02-06;43#art-p-xxi